"Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in una stanza, una stanza in una casa, una casa nell'ambiente, l'ambiente nel progetto di una città" (E. Saarinen)
Domenica, 22 Dicembre 2024 08:06
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Manutenzione straordinaria

1.       Definizione: si intende per intervento di manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

2.       A titolo di esempio, sono interventi di  manutenzione straordinaria di edifici quelli che riguardano:

a)       Opere interne: consolidamento o sostituzione, senza modificarne la posizione, di strutture portanti interne; opere di sottomurazione, di deumidificazione, sostituzione di solai, apertura e chiusura di porte; realizzazione, eliminazione o modificazione di partizioni verticali interne alle singole U.I. e alle parti comuni, rifacimento di collegamenti verticali interni a una singola unità immobiliare, realizzazione, integrazione o eliminazione di impianti; servizi igienici e tecnologici, impianti di sicurezza, attrezzature interne ed esterne, costruzione di canne, cavedii, condotte e simili all’interno dell’edificio o in cortili o chiostrine interni all'edificio; costruzione di spazi tecnici praticabili interrati che comunque non modifichino la Sagoma;

b)       Opere esterne: le opere previste dalla manutenzione ordinaria, quando non sono già preesistenti, oppure quando comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti; opere di sostegno e di contenimento; consolidamento o sostituzione, senza modificarne la posizione, di strutture portanti perimetrali e coperture nonché adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche alle esigenze di isolamento; sostituzione, senza modifiche geometriche, della struttura portante del coperto; costruzione di canne, cavedii, condotte e simili, quando sono visibili da spazi di uso pubblico; realizzazione e rifacimento di opere di allacciamento alle reti fognarie; pavimentazioni e sistemazioni dell'area di pertinenza; realizzazione di manufatti nell'area di pertinenza.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, costituiscono intervento MS anche le opere edilizie che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva. Tali interventi possono consistere sia in opere interne, sia in opere esterne.

3.       Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio

In un edificio l'intervento MS non dà luogo a:

        modifica del numero di Unità Immobiliari di cui è composta l'U.E.;

        modifica del numero, dimensione e forma delle aperture;

        modifica nella forma e posizione degli spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale esterni alle U.I., salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche.

L'intervento MS non può dare luogo a modifiche dei seguenti parametri: Sagoma, Volume lordo; Superficie coperta SQ, Altezza H, se non nella misura minima che può derivare dall’inserimento di volumi tecnici e dall’eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento.

L'intervento MS non può dare luogo a modifiche della SU e della Sa di ciascuna U.I. e dell'intera U.E. se non per quanto può derivare dalla modifica, realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I. o interne alle parti comuni.

L'intervento MS può infine dare luogo ad incremento della SA, del Volume totale, e del numero di piani totale (NPT) esclusivamente per la eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili interrati.

4.  Estensione dell'intervento: l'intervento MS può riguardare intere unità edilizie o singole parti; tuttavia quando comprende modifiche di materiali e colori di facciate di edifici, e/o relativi infissi esterni, esso deve essere esteso all'intera facciata; se la facciata interessata è visibile da spazi pubblici esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi pubblici.

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