"Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in una stanza, una stanza in una casa, una casa nell'ambiente, l'ambiente nel progetto di una città" (E. Saarinen)
Domenica, 22 Dicembre 2024 08:03
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Restauro e risanamento conservativo

1.  Definizione: con restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi che riguardano edifici, e relative unità edilizie e parti di territorio costituenti o meno pertinenze dei suddetti, rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso.

L’intervento comporta l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, vale a dire delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo.

L’intervento di restauro e risanamento conservativo può comportare modifiche nella organizzazione e distribuzione degli spazi dell'edificio, e/o modifiche nel numero e forma delle unità immobiliari.; nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, ne consente destinazioni d’uso con essi compatibili.

Sono caratteristiche strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti verticali,e dei solai delle volte e , ivi compreso il solaio delle coperture, ivi compreso il manto di copertura originale; sono caratteristiche tipologiche da conservare: la sagoma, l'involucro ed i fronti principali e secondari, e inoltre la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale.

In nessun caso è ammessa la demolizione integrale del fabbricato; in situazioni di gravi carenze strutturali dovrà essere richiesto preventivo sopralluogo agli uffici comunali prima di effettuare interventi di demolizione.

2.       In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RRC:

        accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione nell'ambito dell'edificio, in ogni caso con il limite minimo di 50 mq. di SU;

        valorizzazione degli aspetti architettonici, con ripristino dei valori architettonici, tipologici e morfologici originali riconoscibili, attraverso:

     il restauro e il ripristino dei fronti principali (inclusi tra essi tutti i fronti visibili da spazi pubblici) e secondari;

     il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso vi siano elementi di documentata importanza;

     parziali modifiche delle aperture nelle pareti perimetrali dei fronti secondari, purché non venga alterata l’unitarietà dei prospetti e siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico;

        il consolidamento, ripristino e l’eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti esterne ed interne; solai e volte, scale; coperture rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio;

        l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso;

        la realizzazione di lucernai nella misura strettamente necessaria per l’illuminamento dei sottotetti e comunque in misura non superiore a 1/10 della superficie di copertura; non sono ammessi abbaini e terrazzi in falda;

        la realizzazione di soppalchi in struttura leggera quando compatibili con la conservazione della struttura originaria ed in assenza di particolari elementi decorativi;

        il ripristino della sistemazione esterna originale con particolare riguardo a giardini, percorsi, filari, alberature di pregio, elementi di arredo esterno, ecc..

3.       Sulla base di preventivo parere favorevole da parte della CQ possono inoltre essere considerati interventi di RRC:

        parziali modifiche nelle aperture dei fronti principali, nel solo caso in cui esse siano finalizzate alla ricomposizione dell’assetto architettonico (adeguatamente documentato) precedente ad alterazioni subite;

        nuove aperture sui fronti secondari purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto;

        adeguamenti dell’altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;

        parziali adeguamenti delle dimensioni dei vani, senza alterare l’assetto distributivo.

        modifica delle aperture nelle pareti perimetrali e nella copertura;

        realizzazione ex-novo di autorimesse interrate;

        realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti;

       costruzione di vani tecnici con modifica della sagoma netta fuori terra;

4.       Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RRC non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma, Volume, Superficie coperta SQ, Altezza H, Numero dei piani NP, se non per quanto già previsto da interventi di MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RRC può dare luogo a modifica dei parametri SU e Sa esclusivamente in relazione alle seguenti opere:

a)        creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti;

b)       creazione di nuovi spazi tecnici praticabili e modifica di quelli esistenti;

c)       creazione di nuove pertinenze (Sa) interrate;

d)       creazione, modifica, eliminazione di soppalchi;

e)       trasformazione di vani chiusi da Sa in SU o viceversa;

f)       realizzazione di collegamenti verticali esterni alla sagoma per l'adeguamento di edifici pubblici o aperti al pubblico alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

nei casi a), b)  c) ed f) gli eventuali incrementi di SU o di Sa sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RRC); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di SU può essere o non essere subordinato al rispetto di indici o quantità massime.

Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali.

5.  Estensione dell'intervento: l'intervento RRC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e relativi infissi) esso deve essere esteso almeno a una intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico.

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