"Progetta sempre una cosa considerandola nel suo più grande contesto, una sedia in una stanza, una stanza in una casa, una casa nell'ambiente, l'ambiente nel progetto di una città" (E. Saarinen)
Domenica, 22 Dicembre 2024 08:01
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Ristrutturazione edilizia

1.  Definizione: l'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituiscono RE gli interventi rivolti a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Gli interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di impianti tecnologici.

L'intervento RE può dare luogo a modifica o spostamento delle strutture portanti e dei solai.

2.       Rientra nel tipo di intervento RE il recupero di sottotetti ad uso abitativo.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, caratteri stilistici, e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici, nonché eventuali piccole variazioni non essenziali.

3.       Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento di RE può modificare i seguenti parametri: SU, Sa, NP, NPT. L'intervento di ristrutturazione edilizia deve dare luogo ad una sagoma e ad un volume lordo coincidenti o contenuti entro, rispettivamente, la sagoma e il Volume lordo dell'edificio preesistente; è quindi possibile che la nuova sagoma e il nuovo volume presentino 'rientranze' o riduzioni ma non 'sporgenze' rispetto a quelle precedenti; di conseguenza i parametri V.lordo, Superficie Coperta SQ, Altezza H, possono essere uguali o inferiori a quelli precedenti.

4.       Si considerano compresi nell'intervento di Ristrutturazione edilizia, quali unici casi di deroga al principio di conservazione di sagoma, volume e area di sedime di cui ai commi 2 e 3, i seguenti interventi:

        demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell'unità edilizia, aventi volume non superiore al 10% del volume del corpo di fabbrica principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di SUC, in forma e posizione diversa, integrata al corpo edilizio principale, quindi con accorpamento di volumi;

        sostituzione di una copertura piana, o di una copertura a falde di forma atipica, con una copertura tradizionale a falde, purché la nuova copertura non comporti la realizzazione di vani tecnici sottotetto che costituiscano SU o Sa; nel rispetto di tali condizioni l’incremento di altezza rispetto alla sagoma preesistente, nel caso di ristrutturazione edilizia, non viene conteggiato ai fini del rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati.

        realizzazione di collegamenti verticali esterni alla sagoma per l'adeguamento di edifici pubblici o aperti al pubblico alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

        adeguamento dell’altezza dei vani degli edifici per motivi igienico-sanitari; in tal caso l’incremento di altezza rispetto alla sagoma esistente viene conteggiato ai fini del rispetto delle distanza dai confini e dai fabbricati.

5.  Estensione dell'intervento: l'intervento RE deve in ogni caso essere esteso a riguardare un'intera Unità edilizia. L'intervento RE, qualora consista nella demolizione dell'edificio preesistente e sua fedele ricostruzione, non può essere associato ad intervento AM: la concomitanza di tali opere da luogo ad intervento di nuova costruzione.

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