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1. La Superficie utile (Su) è data dalla superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.
Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati.
La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.
Si computano nella superficie utile:
le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;
le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;
i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità.
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:
i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;
le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati)..
2. La Su, nel caso degli alloggi, corrisponde alla “superficie utile abitabile” di cui all’art. 3 del D.M. 10/5/1977 n. 801, alla quale fanno riferimento le Tabelle parametriche regionali per gli oneri di urbanizzazione.